(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale
          della regione Lombardia n. 31 dell'11 agosto 1987)
                        IL CONSIGLIO REGIONALE
                             HA APPROVATO
                      IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
                         HA APPOSTO IL VISTO
                 IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
                               PROMULGA
 
la seguente legge:
 
                               Art. 1.
                              Finalita'
 
   1.  In  relazione alle calamita' naturali di carattere eccezionale
verificatesi nel mese di luglio 1987 nei territori dei  comuni  della
Lombardia,  come individuati dal decreto del presidente del consiglio
dei ministri di cui al primo comma dell'art. 1 del  decreto-legge  20
luglio  1987,  n.  293,  la  Regione  interviene per l'effettuazione,
secondo le modalita' di cui alla presente legge, di quanto  stabilito
dai successivi articoli 10, 11 e 13, e dei seguenti interventi:
    a) interventi di emergenza di cui al successivo art. 2;
    b)  adeguamento  della strumentazione per la protezione civile in
dotazione alla Regione;
    c)  opere  di  ripristino della viabilita' provinciale, comunale,
vicinale e interpoderale;
    d)  opere  idrauliche  ed  opere di consolidamento del suolo e di
riassetto del territorio;
    e) opere di sistemazione idraulico-forestale;
    f) ripristino delle opere di urbanizzazione primaria;
    g) contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto
di linea per l'effettuazione di  percorsi  alternativi  e/o  percorsi
sostitutivi del servizio ferroviario;
    h) ripristino delle opere di urbanizzazione secondaria;
    i) contributi a proprietari di immobili distrutti o danneggiati;
    l)  contributi alle imprese industriali, artigiane, commerciali e
turistiche;
     m)  contributi  a  favore  di  lavoratori  dipendenti  di cui al
successivo art. 4;
    n)  abbattimento di interessi sui mutui contratti dagli operatori
delle attivita' produttive;
    o)   ripristino  degli  impianti  di  autoproduzione  di  energia
elettrica;
    p)    definizione   di   un   sistema   informativo   finalizzato
all'osservazione dei fenomeni geo-ambientali e meteorologici;
    q)  sistemazione  abitativa  delle  popolazioni che a causa degli
eventi calamitosi non potranno, per ragioni di  sicurezza  o  per  la
distruzione della propria abitazione, riprendere dimora nelle proprie
case;
    r)  interventi  che consentano con mezzi adeguati il collegamento
tra l'area di Bormio e il resto della valle a sud dell'evento franoso
verificatosi il 28 luglio 1987.
   2.  Ad  integrazione delle azioni di cui al precedente primo comma
e' definito  un  programma  operativo  secondo  quanto  disposto  dai
successivi articoli 5 e 6.