(Pubblicata nel 1 suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 31 dell'11 agosto 1987) IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO IL COMMISSARIO DEL GOVERNO HA APPOSTO IL VISTO IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PROMULGA la seguente legge: Art. 1. Finalita' 1. In relazione alle calamita' naturali di carattere eccezionale verificatesi nel mese di luglio 1987 nei territori dei comuni della Lombardia, come individuati dal decreto del presidente del consiglio dei ministri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto-legge 20 luglio 1987, n. 293, la Regione interviene per l'effettuazione, secondo le modalita' di cui alla presente legge, di quanto stabilito dai successivi articoli 10, 11 e 13, e dei seguenti interventi: a) interventi di emergenza di cui al successivo art. 2; b) adeguamento della strumentazione per la protezione civile in dotazione alla Regione; c) opere di ripristino della viabilita' provinciale, comunale, vicinale e interpoderale; d) opere idrauliche ed opere di consolidamento del suolo e di riassetto del territorio; e) opere di sistemazione idraulico-forestale; f) ripristino delle opere di urbanizzazione primaria; g) contributi alle aziende concessionarie di servizi di trasporto di linea per l'effettuazione di percorsi alternativi e/o percorsi sostitutivi del servizio ferroviario; h) ripristino delle opere di urbanizzazione secondaria; i) contributi a proprietari di immobili distrutti o danneggiati; l) contributi alle imprese industriali, artigiane, commerciali e turistiche; m) contributi a favore di lavoratori dipendenti di cui al successivo art. 4; n) abbattimento di interessi sui mutui contratti dagli operatori delle attivita' produttive; o) ripristino degli impianti di autoproduzione di energia elettrica; p) definizione di un sistema informativo finalizzato all'osservazione dei fenomeni geo-ambientali e meteorologici; q) sistemazione abitativa delle popolazioni che a causa degli eventi calamitosi non potranno, per ragioni di sicurezza o per la distruzione della propria abitazione, riprendere dimora nelle proprie case; r) interventi che consentano con mezzi adeguati il collegamento tra l'area di Bormio e il resto della valle a sud dell'evento franoso verificatosi il 28 luglio 1987. 2. Ad integrazione delle azioni di cui al precedente primo comma e' definito un programma operativo secondo quanto disposto dai successivi articoli 5 e 6.